La c.d. “riforma Orlando” in sintesi

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Come è ormai ampiamente noto agli operatori, è stata approvata la c.d. “riforma Orlando” (ddl n. 4368).
Di seguito, procedendo con estrema sintesi e semplificazione, le principali novità, in attesa dell’entrata in vigore della riforma:
– nuove ipotesi di sospensione del termine di prescrizione in seguito a condanna non definitiva per un tempo non superiore ad un anno e sei mesi (art. 159 commi 2 e 3 c.p.);
– nuova causa di interruzione della prescrizione in caso di intrerrogatorio reso davanti alla polizia giudiziaria su delega del Pubblico Ministero (art. 160 comma 2 c.p.);
– nuova causa di estinzione del reato per condotte riparatorie se l’imputato, nei reati procedibili a querela soggetta a remissione, ha integralmente riparato il danno entro il trermine massimo di dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 162 ter c.p.);
– pene più severe per alcuni reati (furto in abitazione e con strappo, scambio elettorale politico-mafioso, rapina ed estorsione aggravata ex art. 629 comma 2 c.p.);
– sentenza di non luogo a procedere nel caso di incapacità “irreversibile” a stare in giudizio (art. 72 bis c.p.p.);
– mancanza di validità dell’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio se questi non assente espressamente all’elezione di domicilio presso di sè (art. 162 comma 4 bis c.p.p.);
– aumento del termine (da dieci a venti giorni) per la persona offesa dal reato per proporre opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero (art. 408 comma 3 c.p.p.);
– il Pubblico Ministero potrà chiedere l’archiviazione del procedimento, ovvero esercitare l’azione penale, entro tre mesi dalla scadenza del termine di durata delle indagini preliminari (art. 407 comma 3 bis c.p.p.);
– nuova procedura per dedurre la nullità del decreto di archiviazione del procedimento a mezzo di un reclamo avanti al Tribunale in composizione monocratica;
– ripristinato l’appello avverso la sentenza di non luogo a procedere;
– possibilità per l’imputato di chiedere riti alternativi in via subordinata (art. 438 comma 5 bis c.p.p.);
– sanatoria delle nullità, salvo quelle assolute, degli atti di indagine e preclusione della possibilità di eccepire l’ incompetenza territoriale in caso di richiesta della difesa di procedere con rito abbreviato (art. 438 comma 6 bis c.p.p.);
– reintorduzione del c.d. concordato, anche con rinuncia, ai motivi di appello (art. 599 bis c.p.p.);
– eliminazione della facoltà di ricorrere personalmente per cassazione da parte dell’imputato (art. 613 c.p.p.).
VLegal – Studio legale Verona

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