Contributi previdenziali: il decorso del termine per l’integrazione della causa di non punibilità

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Cass. pen. Sez. III, ud. 01-06-2016, dep. 14-07-2016, n. 30001.

Diffidato dall’INPS a versare i contributi previdenziali, non paga nei tre mesi di legge e afferma di non aver ricevuto la notifica: ricorso respinto. Pronunciandosi su un ricorso contro una sentenza con cui la Corte d’appello aveva, per quanto qui di interesse, confermato la condanna di un imprenditore per il mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali eseguite sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, la Corte di Cassazione (sentenza 14 luglio 2016, n. 30001) – nel respingere la tesi difensiva secondo cui la diffida da parte dell’Inps non era stata regolarmente notificata e che nessun valore equipollente poteva essere attribuito alla notifica ex articolo 415-bis c.p.p. -, ha affermato che il termine di tre mesi per corrispondere l’importo dovuto ai fini della integrazione della causa di non punibilità del reato decorre dal momento in cui l’indagato o imputato, oltre ad essere informato del periodo di omesso versamento, dell’importo dovuto e del luogo ove effettuare il pagamento, risulti anche posto compiutamente a conoscenza della possibilità di ottenere l’esecuzione della pena, ma la consapevolezza di tale facoltà può essere acquisita in qualunque forma, non presupponendo la comunicazione di un avviso formale in ordine ai benefici conseguibili per effetto del pagamento nel trimestre.

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