I criteri distintivi del reato di reimpiego di proventi illeciti rispetto al delitto di riciclaggio di articolo

Pubblicato il Pubblicato in Uncategorized

[Studio legale – Verona]

Cass. pen. Sez. II, Sent. del 18-07-2016, n. 30429.

Integra il solo delitto di impiego di beni di provenienza illecita, nel quale rimangono assorbiti quelli di ricettazione e di riciclaggio, colui che realizza, in un contesto unitario caratterizzato sin dall’origine dal fine di reimpiego dei beni in attività economiche o finanziarie, le condotte tipiche di tutte e tre le fattispecie menzionate; per converso, qualora, dopo la loro ricezione o la loro sostituzione, i beni di provenienza illecita siano oggetto, sulla base di una autonoma e successiva determinazione volitiva, di reimpiego, tale condotta deve ritenersi un mero post factum non punibile dei reati di ricettazione o di riciclaggio in forza della clausola di sussidiarietà contenuta nell’art. 648-ter c.p.

Lascia un commento