Impugnazione del provvedimento di rigetto di richiesta di messa alla prova

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Cass., Sez. Un., 31 marzo 2016, dep. 29 luglio 2016, n. 33216, Pres. Canzio.

L’ordinanza di rigetto di richiesta della messa alla prova non è autonomamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 586 cod. proc. pen., in quanto l’art. 464-quater, comma 7, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell’imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova.

 

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