Contratti bancari – sottoscrizione del solo cliente – validità del rapporto

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Tribunale di Torino, Sentenza del 5.7.2016. In materia di contratti bancari, quanto alla mancata sottoscrizione da parte della banca (segnatamente del contratto di apertura di conto corrente e dell’apertura di credito), la produzione in giudizio delle scritture da parte del contraente che non le abbia sottoscritte, come pure il comportamento tenuto dalla parte stessa in corso di svolgimento dei rapporti (mediante il periodico invio degli estratti conto), rende manifesta l’intenzione di avvalersi dei contratti, con conseguente perfezionamento degli stessi, non risultando alcuna revoca del consenso da parte del contraente che ha sottoscritto. In particolare, nella fattispecie concreta una società correntista ed un suo fideiussore avevano convenuto in giudizio la banca con cui avevano intrattenuto rapporti eccependo preliminarmente la mancata sottoscrizione da parte della medesima banca dei contratti bancari (segnatamente il contratto di apertura di conto corrente e apertura di credito). Il Tribunale di Torino, in primo luogo, ha dichiarato l’inammissibilità di tali doglianze, posto che gli stessi attori riconoscevano di aver stipulato i contratti bancari oggetto di lite, e di aver intrattenuto i relativi rapporti. Inoltre, il giudice ha ritenuto che la produzione in giudizio delle scritture da parte del contraente che non le abbia sottoscritte, come pure il comportamento tenuto dalla parte stessa in corso di svolgimento dei rapporti (mediante il periodico invio degli estratti conto), rende manifesta l’intenzione di avvalersi dei contratti, con conseguente perfezionamento degli stessi, non risultando alcuna revoca del consenso da parte del contraente che ha sottoscritto. Nel caso in esame, i citati contratti risultavano essersi perfezionati correttamente in forma scritta, mediante scambio di corrispondenza.

Si noti che tale decisione è apertamente in contrasto con una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. I, Sent. 24-03-2016, n. 5919), che ha sancito la nullità del contratto sottoscritto solo dal cliente, a nulla valendo la produzione in giudizio da parte dell’istituto, né la prova di atti posti in essere dalla banca in esecuzione del contratto non sottoscritto. Peraltro, l’arresto della Suprema Corte appena riferito è oggetto di vivace dibattito, in quanto si pone in aperto e consapevole contrasto con tutta la precedente giurisprudenza espressa dalla stessa Cassazione.

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